Detrazione Fiscale - Risparmio energetico 2018
Riqualificazione energetica
Mancano solo due mesi alla fine del 2018 e le norme per le detrazioni fiscali legate al risparmio energetico potrebbero cambiare nel 2019. Ragion per cui molti si stanno affrettando ad eseguire alcuni lavori, magari già in programma da un po', come la sostituzione delle proprie finestre per tetti.
Se magari anche tu ci stai pensando, ti potrebbe essere utile una piccola guida su tutti gli aspetti della normativa in vigore!
DETRAZIONE 50% FINESTRE VELUX
Chi vuole sostituire vecchie finestre per tetti con finestre a risparmio energetico può eseguire i lavori senza chiedere alcun tipo di permesso.
- CHI
PUO’ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE:
tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;
- PER
QUALI EDIFICI:
- alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla nostra FAQ n.24
( http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf );
- ENTITA’
DEL BENEFICIO:
è possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018; per un limite massimo di detrazione ammissibile di 60.000 € per unità immobiliare.
- REQUISITI
TECNICI:
- l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
- deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
- deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza
limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
- SPESE
AMMISSIBILI:
- fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso;
- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
- fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi. In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra;
- prestazioni professionali, comprensive della redazione dell’APE, ove richiesto
- DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA:
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE ALL’ENEA:
Scheda descrittiva dell’intervento, trasmessa esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: http://finanziaria2018.enea.it ), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o come da dichiarazione di conformità:
- nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano tale scheda può anche essere redatta dal singolo utente;
- in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la scheda deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato;
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE:
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra. Solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore (o assemblatore o installatore) di detti elementi, che attesti il rispetto dei suddetti requisiti; Inoltre:
- un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo, utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato e posto al link “per i tecnici” del nostro sito), che può essere riportato:
• all’interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a campo libero; • in un’autocertificazione del produttore; • nell’asseverazione;
- originali della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
- schede tecniche dei materiali e dei componenti.
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
(Fonte www.enea.it )
Bene! Ora che conosci tutto quello da sapere sulla detrazione fiscale per il risparmio energetico, ti aspettiamo in sede per scegliere la tua nuova finestra VELUX!



